Art. 14 — Autorizzazione all'attivita' bancaria
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La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a)sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
- b)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- c)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d)i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
- e)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'art. 26. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 13 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva