Art. 14 — Autorizzazione all'attivita' bancaria
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L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a)sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
- a-bis)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- b)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- c)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonche' alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- d)sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;
- e)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
- f)non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni:
- a)sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;
- b)l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- c)e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi; 118
- c-bis)e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80. 118 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208)). La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208
118Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".
Testo vigente dal 11 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 125 su Normattiva