Art. 141 — Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari
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L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni contenenti indicazioni false si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari finanziari ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono civilmente per il pagamento dell'ammenda e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 112 relative agli intermediari finanziari e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996 · versione 0 su Normattiva