Art. 25-decies c.c.i.i.Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui ((comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti)), ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art25decies · fonte su Normattiva