Art. 25-decies c.c.i.i. — Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui ((comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti)), ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva