Art. 141 — Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari
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(( (False comunicazioni relative a intermediari finanziari). Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.
Testo vigente dal 1 settembre 1996 al 19 settembre 2010 · versione 6 su Normattiva