Art. 144Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti

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Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, ((114-quater,)) 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 e' applicabile la sanzione prevista dal comma 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a). Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415.

Testo vigente dal 10 aprile 2002 al 25 gennaio 2007 · versione 18 su Normattiva

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1993oggi
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  6. 30 novembre 20211 dicembre 2021per 1 giorno
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  8. 13 gennaio 201810 giugno 2020per 2 anni
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  10. 4 giugno 201614 aprile 2017per 10 mesi
  11. 16 novembre 20154 giugno 2016per 7 mesi
  12. 27 giugno 201516 novembre 2015per 5 mesi
  13. 5 giugno 201527 giugno 2015per 22 giorni
  14. 17 ottobre 20125 giugno 2015per 3 anni
  15. 13 maggio 201217 ottobre 2012per 5 mesi
  16. 2 gennaio 201113 maggio 2012per un anno
  17. 3 dicembre 20102 gennaio 2011per un mese
  18. 1 marzo 20103 dicembre 2010per 9 mesi
  19. 25 gennaio 20071 marzo 2010per 3 anni
  20. 10 aprile 200225 gennaio 2007per 5 anni
  21. 19 ottobre 199910 aprile 2002per 2 anni
  22. 1 settembre 199619 ottobre 1999per 3 anni
  23. 30 settembre 19931 settembre 1996per 3 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art144 · fonte su Normattiva