Art. 144 — Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti
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Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 ((. ..)), 64, commi 2 e 4, 114-quater, 114-octies, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:
- a)inosservanza degli articoli ((117, commi 1, 2 e 4)), 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, ((125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3)), 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
- b)inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo ((117, comma 8));
- c)inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. Nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonche' degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-((novies)); si applica altresi' il comma 4 ((primo periodo)). Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo ((128-decies, comma 2)), ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-decies. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.38
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
38Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 2 gennaio 2011 al 13 maggio 2012 · versione 49 su Normattiva