Art. 28 — Norme applicabili
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L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e' riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle societa' cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice civile. (( Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita' prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualita' previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto. ))
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 26 marzo 2015 · versione 21 su Normattiva