Art. 3Ministro dell'economia e delle finanze

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Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al CICR. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art3 · fonte su Normattiva