Art. 33 — Norme generali
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Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a lire cinquantamila ne' superiore a lire un milione.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 9 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva