Art. 33Norme generali

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Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". ((La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.)) Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

10

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 33, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 14 gennaio 2005 al 15 aprile 2016 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art33 · fonte su Normattiva