Art. 33 — Norme generali
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Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". ((La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.)) Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
10Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 33, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
Testo vigente dal 14 gennaio 2005 al 15 aprile 2016 · versione 23 su Normattiva