Art. 33 — Norme generali
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Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. (( 4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro.)) ((10))
Testo vigente dal 9 luglio 1998 al 14 gennaio 2005 · versione 12 su Normattiva