Art. 34Soci

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Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. 10 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342)). ((6. Si applica l'articolo 30, comma 5.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

10

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 34, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 15 aprile 2016 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art34 · fonte su Normattiva