Art. 49Assegni circolari

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La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche' di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la composizione e le modalita' per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 27 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art49 · fonte su Normattiva