Art. 52 — Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
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I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarita' nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attivita' sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 1 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva