Art. 52 — Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
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Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. ((A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.)) ((Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica)) senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. ((Tale soggetto invia)) alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. (( Lo statuto delle banche di credito cooperativo puo' prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale. )) I commi 1 ((, primo periodo,)) e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 21 su Normattiva