Art. 52Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 2016 al 30 novembre 2021. Leggi il testo vigente →

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. 36 I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2. ((4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

36

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 43, comma 1, lettera h)) che il comma 2-bis dell'articolo 52 del presente decreto legislativo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del suddetto decreto legislativo.

Testo vigente dal 13 dicembre 2016 al 30 novembre 2021 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art52 · fonte su Normattiva