Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Credito azionato in via esecutiva da società risultante da scissione - Contestazione del contratto di scissione - Prova documentale - Necessità - Fondamento - Contestazione della titolarità del credito ceduto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni. · SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione ex art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedutole dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
Cass. civ. n. 31457/2025Sez. 3Rv. 677209-01
Riguarda ancheart. 2504 Codice civileart. 2506 Codice civileart. 2721 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 659146-01
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 c.c. - Sussistenza - Clausole di limitazione della responsabilità del cessionario - Nullità.
In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.
Cass. civ. n. 30758/2025Sez. 1Rv. 677071-02
Riguarda ancheart. 2560 Codice civile
Precedenti: 632303-01, 667424-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Identità del rapporto sostanziale ceduto - Conseguenze - Modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali - Esclusione. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO In genere.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cessione di crediti in sofferenza determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dai quale essi derivano, lasciandone inalterati termini e modalità, sicché il debitore ceduto, senza che sia necessario il suo consenso, diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario e non può determinarsi alcuna modifica peggiorativa della sua posizione originaria.
Cass. civ. n. 30758/2025Sez. 1Rv. 677071-01
Precedenti: 641896-01, 676345-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Cass. civ. n. 26855/2025Sez. 3Rv. 676596-01
Riguarda ancheart. 4 legge 130/1999art. 2697 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 111 Codice di procedura civile
Precedenti: 659464-01, 666807-02, 668451-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).