Art. 61 — Ruolo della capogruppo
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(( Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. )) COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. Alla societa' finanziaria ((e alla societa' di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo si applica l'articolo 52.
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 30 novembre 2021 · versione 70 su Normattiva