Art. 63 — Partecipazioni
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In materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva