Art. 63 — Partecipazioni
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((Alle)) societa' finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.
Testo vigente dal 14 gennaio 2005 al 16 aprile 2014 · versione 23 su Normattiva