Art. 63 — Partecipazioni
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Alle societa' finanziarie ((e alle societa' di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV ((salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.)). Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 30 novembre 2021 · versione 70 su Normattiva