Art. 64 — Albo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 30 novembre 2021. Leggi il testo vigente →
Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 30 novembre 2021 · versione 0 su Normattiva