Art. 67Vigilanza regolamentare

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(( Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

  • a)l'adeguatezza patrimoniale;
  • b)il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  • c)le partecipazioni detenibili;
  • d)il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  • e)l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
  • a)le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
  • b)sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario. (( Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter. ))

Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021 · versione 75 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art67 · fonte su Normattiva