Art. 67 — Vigilanza regolamentare
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(( Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
- a)l'adeguatezza patrimoniale;
- b)il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c)le partecipazioni detenibili;
- d)l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- e)l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma. )) Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. (( Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
- a)le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
- b)sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio. )) (( Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65. )) (( La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario. ))
Testo vigente dal 25 febbraio 2007 al 13 gennaio 2011 · versione 35 su Normattiva