Art. 69 — Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi
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(( La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi. )) (( Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
- a)sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
- b)sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
- c)sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie. ))
Testo vigente dal 25 febbraio 2007 al 13 gennaio 2011 · versione 35 su Normattiva