Art. 69-novies — Trasmissione dei piani di risanamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021. Leggi il testo vigente →
Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorita' competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021 · versione 76 su Normattiva