Art. 69-septiesdecies — Norme applicabili e disposizioni di attuazione
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Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche' agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare. 2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 15 agosto 2020 · versione 76 su Normattiva