Art. 69-ter — Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano:
- a)alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie; 97
- b)alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
- c)alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, (( lettere c), h), i-bis) e i-ter))). Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
97Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 30, lettera a)) che al comma 1, alla lettera a) del presente articolo, le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».
Testo vigente dal 30 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva