Art. 69-terAmbito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano:

  • a)alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie; 97
  • b)alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
  • c)alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, (( lettere c), h), i-bis) e i-ter))). Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

97

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 30, lettera a)) che al comma 1, alla lettera a) del presente articolo, le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».

Testo vigente dal 30 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art69ter · fonte su Normattiva