Art. 69-ter — Ambito di applicazione
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Le disposizioni del presente capo si applicano:
- a)alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;
- b)alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
- c)alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h). Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021 · versione 76 su Normattiva