Art. 69-vicies — Poteri di accertamento e flussi informativi
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Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonche' per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. 2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorita' di risoluzione
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021 · versione 76 su Normattiva