Art. 71 — Organi della procedura
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La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina:
- a)uno o piu' commissari straordinari;
- b)un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle societa'. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. (( Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 26. ))
Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004 · versione 17 su Normattiva