Art. 71Organi della procedura

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((Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia)) nomina:

  • a)uno o piu' commissari straordinari;
  • b)un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. ((Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia)). La Banca d'Italia, ((per ragioni d'urgenza e)) fino all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 26. ((I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse)).

Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art71 · fonte su Normattiva