Art. 76Gestione provvisoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che un proprio funzionario assuma la gestione provvisoria della banca con le modalita' previste dall'art. 73, commi 1 e 2, e con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Quando durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, il funzionario della Banca d'Italia assume le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dal funzionario della Banca d'Italia secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1. Al funzionario della Banca d'Italia si applica l'art. 72, comma 9.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art76 · fonte su Normattiva