Art. 77
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Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. (( La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. )) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Testo vigente dal 6 agosto 2004 al 16 novembre 2015 · versione 22 su Normattiva