Art. 77

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021. Leggi il testo vigente →

Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. 65

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181

65

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli artt. da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da 69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13) l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.

Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art77 · fonte su Normattiva