Art. 95-septies — Applicazione
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Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonche' ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.
Testo vigente dal 6 agosto 2004 al 16 novembre 2015 · versione 22 su Normattiva