Art. 96-quater — Esclusione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1997 al 9 marzo 2016. Leggi il testo vigente →
. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia. Le autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attivita' bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80. La procedura di esclusione non puo' essere avviata ne' proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997 al 9 marzo 2016 · versione 7 su Normattiva