Art. 17
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[1]Indipendentemente dall'imposta sul plusvalore di cui li precedenti articoli 1 e 12, per ogni cessione dei titoli azionari, quote o carature indicati all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli, quote) carature non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui al precedente art. 11, e' dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso, Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta e' stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.
[2]La sovrimposta di negoziazione di cui al presente articolo e' a carico esclusivo del compratore.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 13 dicembre 1942 · versione 0 su Normattiva