Art. 17

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[1]Indipendentemente dall'imposta sul plusvalore di cui li precedenti articoli 1 e 12, per ogni cessione dei titoli azionari, quote o carature indicati all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli, quote carature non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui al precedente art. 11, e' dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso, Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta e' stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.

[2]La sovrimposta di negoziazione di cui al presente articolo e' a carico esclusivo del compratore. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 4 dicembre 1942, n. 1398, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in borsa, di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e' stabilita, salva l'eccezione di cui al successivo art. 2, nella misura del 4 per cento e si applica sul valore pieno di cessione dei titoli, il quale, peraltro, non potra' essere inferiore a quello risultante dalla piu' recente valutazione dei titoli stessi divenuta definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, od al nominale se si tratta di titoli non valutati".

Testo vigente dal 13 dicembre 1942 al 2 aprile 1943 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art17 · fonte su Normattiva