Art. 17

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[1]Indipendentemente dall'imposta sul plusvalore di cui ai precedenti articoli 1 e 12, per ogni cessione dei titoli azionari, quote o carature indicati all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli, quote o carature non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui al precedente art. 11, e' dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso. per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta e' stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.

[2]La sovrimposta di negoziazione di cui al presente articolo e' a carico esclusivo del compratore. 1234567

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 4 dicembre 1942, n. 1398, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in borsa, di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e' stabilita, salva l'eccezione di cui al successivo art. 2, nella misura del 4 per cento e si applica sul valore pieno di cessione dei titoli, il quale, peraltro, non potra' essere inferiore a quello risultante dalla piu' recente valutazione dei titoli stessi divenuta definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, od al nominale se si tratta di titoli non valutati".

2

Il Regio D.L. 29 marzo 1943, n. 129 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 4 dicembre 1942, n. 1398, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'aliquota della sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in Borsa di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, e' stabilita nella misura del 20 per cento del valore o prezzo di cessione, dedotto il valore nominale del titolo al netto delle quote non versate".

Regio D.Lgs. 14 maggio 1946, n. 420

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Il Regio D.Lgs. 14 maggio 1946, n. 420 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, e' soppressa."

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, soppressa col regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, e' ripristinata nella misura dei quattro per cento dei prezzo o valore pieno, determinato a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738."

D.Lgs. 12 marzo 1948, n.326

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Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n.326 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, non si applica fino al 31 dicembre 1948: a) alla cessione dei diritti di opzione di cui al secondo comma del citato art. 17 ed alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738; b) alle assegnazioni di opzione, che hanno luogo nel caso di fusione e di concentrazione di societa' da parte della societa' incorporante ai propri azionisti di azioni della societa' da incorporare, contemplate dall'art. 7 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738."

L. 29 luglio 1949, n. 469

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La L. 29 luglio 1949, n. 469 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, e successive modificazioni."

L. 4 luglio 1950, n. 435

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La L. 4 luglio 1950, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1 luglio 1950 e' soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469."

Testo vigente dal 12 luglio 1950 al 9 maggio 2025 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art17 · fonte su Normattiva