Art. 117Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

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Il Ministero delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, puo' stabilire che gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art117 · fonte su Normattiva