Art. 169 — Punti franchi nel porto di Trieste
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Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni piu' favorevoli. 24
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202
24Il D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che in deroga agli articoli 79 e 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione e' soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verra' applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo e' di giorni centottanta.
Testo vigente dal 13 luglio 1991 al 4 ottobre 2024 · versione 25 su Normattiva