Art. 209 — Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione
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E' concessa l'esenzione dai diritti doganali di cui all'art. 207 alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero, a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione sia stata effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva