Art. 209 — Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione
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E' concessa l'esenzione dai diritti doganali di cui all'art. 207 alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero, a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione sia stata effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione. ((L'esenzione di cui al precedente comma non puo' essere concessa qualora dei difetti di fabbricazione sia stato tenuto conto per la determinazione del valore imponibile o per l'applicazione della tariffa doganale in occasione della primitiva importazione.))
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva