Art. 263 — Esenzione
Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario. ((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico))
Testo vigente dal 1 gennaio 2014, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva