Art. 209Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione

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E' concessa l'esenzione dai diritti doganali di cui all'art. 207 alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero, a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione sia stata effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art209 · fonte su Normattiva