Art. 234 — Estrazione di merci dai magazzini doganali privati
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La procedura di cui agli articoli 232 e 233 e' applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi e' consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera c).
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva