Art. 246 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254
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Nei casi in cui non sia possibile l'intervento della dogana, sono abilitati a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 25 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69, la guardia di finanza, i carabinieri e la pubblica sicurezza ovvero, per i trasporti per ferrovia, il personale dell'amministrazione ferroviaria designato dal Ministero dei trasporti.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985 · versione 0 su Normattiva