Art. 246 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254
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Nei casi in cui non sia possibile l'intervento della dogana, sono abilitati a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 25 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69, la guardia di finanza, i carabinieri e la pubblica sicurezza ovvero, per i trasporti per ferrovia, il personale dell'amministrazione ferroviaria designato dal Ministero dei trasporti.17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 marzo 1985, n. 77
17La L. 7 marzo 1985, n. 77 ha disposto (con l'art. 3) che "I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976".
Testo vigente dal 19 marzo 1985 al 1 agosto 1985 · versione 18 su Normattiva